Il 16/03/2022 è stato pubblicato il Decreto Prezzi con i nuovi massimali previsti dal MiTE che entrano in vigore dal 16 aprile.
Come anticipato nell’articolo precedente, con il Decreto “Cessioni” ci sono stati dei cambiamenti sostanziali alle regole per ottenere i vari bonus edilizi, anche rispetto le precedenti modifiche inserite prima nel Decreto “Antifrodi” (11/11/2021), poi nella Legge di Bilancio (30/12/2021) e quindi nel Decreto “Sostegni-ter” (27/01/2022).
Uno dei cambiamenti più importanti riguarda l’entità dei massimali detraibili con i bonus fiscali che diventa unico sia per il Superbonus, ma anche per l’Ecobonus e il Bonus Ristrutturazioni.
Cosa dice il Decreto Prezzi
Art. 1
In questo primo articolo, come detto prima, si definiscono dei nuovi massimali applicabili a tutti i bonus che ci interessano per la sostituzione di infissi: Superbonus, Ecobonus e Bonus Ristrutturazioni.
Art. 2
Il secondo articolo specifica che questi nuovi massimali verranno utilizzati per Ecobonus e Superbonus anche nel caso di fruizione diretta (cioè se usufruisci tu della detrazione in 10 anni) e indipendentemente dal fatto che serva o meno un’asseverazione. Questo perché erano già previsti massimali dal DM 6 agosto 2020.
comma 1
Al comma 1, però, viene specificato che - per il Bonus Ristrutturazioni – questi nuovi massimali verranno utilizzati solo quando serve l’asseverazione, ovvero solo nel caso in cui richiedi lo sconto in fattura e l’importo dei lavori sia superiore a 10.000 euro.
Questi massimali non si utilizzano, invece, in tutte le situazioni in cui non si applica nessun massimale unitario, ovvero:
- In Bonus Ristrutturazioni se usufruisci direttamente tu della detrazione in 10 anni;
- In Bonus Ristrutturazioni con sconto in fattura se l’importo totale è inferiore a 10.000 euro;
- In Bonus Sicurezza (perché lo sconto in fattura non è previsto).
comma 2
I nuovi massimali verranno applicati sulle spese relative ai titoli edilizi presentati dopo il 15 aprile.
Quindi, chi ha già avviato le pratiche per richiedere un bonus edilizio presentando una CILA o una SCIA non avrà nuovi massimali da rispettare. In questi casi si continuerà a fare riferimento al prezziario DEI come previsto in precedenza. La data certa per l’applicazione dei nuovi massimali è la data del bonifico di acconto.
Art. 3
comma 1
L’asseveratore deve tenere in considerazione i massimali indicati nell’Allegato A del Decreto “Prezzi”.
La cosa che subito salta all’occhio è che non c’è più distinzione tra finestre in legno, in alluminio, in legno-alluminio, in pvc, ecc. Finestre e portefinestre avranno un massimale unico. Stesso discorso vale per le chiusure oscuranti e le schermature solari.
comma 3
Qui è specificato che sono detraibili anche le spese professionali connesse alla realizzazione dell’intervento. Nel nostro caso sono:
- Rilievo delle misure;
- Elaborazione tavole di posa;
- Dichiarazione tecnica del fornitore;
- Pratica ENEA.
comma 4
Questo comma stabilisce che per le tipologie di intervento non comprese nell’Allegato A l’asseveratore deve fare riferimento ai listini regionali o al prezziario DEI. Nel nostro caso si tratta di:
- Prestazioni professionali;
- Opere relative all’installazione dei manufatti;
- Manodopera per la messa in posa dei beni.
ATTENZIONE: secondo la nostra interpretazione, nei casi in cui l’asseverazione non sia necessaria (Ecobonus e edilizia libera), oppure Bonus Ristrutturazioni ed Ecobonus con titolo edilizio, con o senza sconto in fattura ma importo inferiore a 10.000 euro, il serramentista potrà utilizzare il suo listino.
Art. 4
In quest’articolo c’è la vera e propria modifica al Decreto Requisiti Tecnici; riporta – infatti – i metodi e gli importi che l’asseveratore deve considerare e introduce le nuove regole. Viene eliminato, quindi, l’Allegato I (utilizzato finora) ed introdotto il punto 13 del nuovo Allegato A.
Nella “lettera d” di quest’articolo, infatti, viene specificato che la tabella dell’Allegato I (inserita nel Decreto Requisiti Tecnici a cui si è finora fatto riferimento) dovrà ora avere i nuovi massimali descritti nel nuovo Allegato A.
Art. 5
comma 1
Questo è un punto molto importante perché determina che entro il 1° febbraio (e poi successivamente ogni anno) i costi massimali dell’Allegato A andranno rivisti in funzione:
- Dei costi reali di mercato (potranno quindi diminuire o aumentare)
- Dell’andamento dello sconto in fattura (se la spesa diventa eccessiva per lo Stato, ridurranno i massimali)
comma 2
Qui è sancito che le nuove regole entrano in vigore dopo 30 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero il 16 aprile 2022.
La cosa più rilevante di questo decreto è certamente la tabella dei costi massimi ammissibili riportati nell’Allegato A e le sue applicazioni nella determinazione dei bonus fiscali.
ALLEGATO A | DM 06/08/2020 | DM 14/02/2022 |
|
550,00 €/m2 650,00 €/m2 |
660,00 €/m2 780,00 €/m2 |
Zone climatiche D, E e F Serramento Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparella, scuro) |
650,00 €/m2 750,00 €/m2 |
780,00 €/m2 900,00 €/m2 |
|
230,00 €/m2 | 276,00 €/m2 |
Quali sono le ulteriori spese detraibili non riportate nell’Allegato A?
Nel caso di Ecobonus e Superbonus non si possono detrarre altre voci oltre quelle indicate.
Per quanto riguarda il Bonus Ristrutturazioni sono invece detraibili anche i costi di tutti gli altri manufatti previsti nel titolo abilitativo, indipendentemente dal fatto che concorrano a fare efficientamento energetico.
Questo significa, per quanto ci riguarda, che potranno essere messe in detrazione anche:
- Le porte interne
- Le zanzariere
- Le grate di sicurezza
- Tutti gli altri accessori del serramento
Anche in questo caso, se è necessaria l’asseverazione, il tecnico utilizzerà il prezziario DEI; se non è necessaria l’asseverazione, il serramentista potrà utilizzare i prezzi del suo listino.
Riepilogando
Il nuovo Decreto MiTE inserisce dei nuovi prezzi massimi detraibili per i serramenti, cassonetti, chiusure oscuranti e schermature solari, riportati nell’Allegato A, che andranno in vigore il 16 aprile.
Questi nuovi massimali detraibili si applicheranno:
In caso di Ecobonus
Sempre, indipendentemente dallo sconto in fattura, in quanto il DM 6 agosto 2020 impone la dichiarazione di congruità delle spese fatte dal fornitore.
In caso di Bonus Ristrutturazioni
Solo nei casi in cui sia necessaria l’asseverazione, ovvero quando richiedi lo sconto in fattura e l’importo globale dei lavori è superiore a 10.000 euro.
Non si applica, invece, alcun massimale unitario detraibile, nei seguenti casi:
- Per il Bonus Ristrutturazioni se usufruirai direttamente tu della detrazione in 10 anni.
- Per il Bonus Sicurezza (che non prevede lo sconto in fattura).
Cosa conviene fare per massimizzare la detrazione?
Se non richiedi lo sconto in fattura e il costo unitario della spesa è rilevante (serramenti speciali o molto costosi, pergole bioclimatiche, ecc.), la soluzione che consente la massima detrazione sarà sempre e comunque il Bonus Ristrutturazioni con detrazione diretta in 10 anni.
Ricordiamo, però, che per avere il Bonus Ristrutturazioni servirà un titolo abilitativo tipo CILA o SCIA.
Se la spesa globale non è rilevante ma supera i 10.000 euro sarà più conveniente richiedere la detrazione Ecobonus in edilizia libera perché si dovranno comunque applicare i massimali dell’Allegato A ma le spese complementari relative a: prestazioni professionali, opere relative all’installazione e manodopera per la messa in opera dei beni, saranno detraibili senza necessità di asseverazione e, quindi, si potrà utilizzare il listino del serramentista anziché il prezziario DEI o i prezziari regionali.
Se la spesa globale è inferiore a 10.000 euro è c’è titolo abilitativo, conviene il Bonus Ristrutturazioni perché, in questo caso, non serve asseverazione e quindi non si applicherà alcun massimale unitario.
Le soluzioni meno convenienti saranno l’Ecobonus in manutenzione straordinaria o il Bonus Ristrutturazioni quando vuoi anche lo sconto in fattura e l’importo globale supera i 10.000 euro.
In questo caso la spesa massima detraibile sarà identica per le due detrazioni poiché per entrambe verranno applicati i massimali dell’Allegato A ma le spese complementari andranno quantificate sulla scorta dei prezzi riportati nel prezziario DEI o nei listini regionali che sono normalmente molto più bassi dei reali listini dei serramentisti.