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BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

È una detrazione d’imposta del 75% sulle spese sostenute per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche...

...esclusivamente in edifici già esistenti, senza che ci sia l’obbligo che in essi siano presenti disabili o persone con più di 65 anni (chiarimento dell’Agenzia delle Entrate).


Per questa detrazione (valida fino al 31/12/2025), in più, c’è ancora la possibilità (fino al 31/12/2024) di usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura (dopo spieghiamo in quali condizioni), come specificato nell’Art. 2 - comma 1bis – della Legge 38 del 11/04/2023 che, di fatto, ha eliminato (con il comma 1) lo sconto in fattura dagli altri bonus esistenti:

“Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119ter del DL 34 del 19/05/2020, convertito con modificazioni nella Legge 77 del 17/07/2020”.

 

Come specificato dalla circolare n. 28/E/2022 dell’ Agenzia delle Entrate, gli interventi possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a lavori quali la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici), il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.



Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale n. 236/1989, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.



Cosa sono le barriere architettoniche

 Per capire cosa sono le barriere architettoniche e quali sono, quindi, i lavori assimilabili per ottenere il bonus del 75%, bisogna fare riferimento al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 236 del 14/06/1989 dove, tra l’altro, si legge:


A) Per barriere architettoniche si intendono:

  1. Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  2. Gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
  3. La mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

 

In questo Decreto, poi, oltre che specificare i termini di accessibilità, visitabilità e adattabilità, vi sono specificati i Criteri di progettazione per l’accessibilità (art. 4) dove, al punto “4.1.3. Infissi esterni” leggiamo:

Le porte, le finestre e le porte-finestre devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. I meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili e percepibili e le parti mobili devono poter essere usate esercitando una lieve pressione. Ove possibile si deve dare preferenza a finestre e parapetti che consentono la visuale anche alla persona seduta. Si devono comunque garantire i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l’esterno.

 

E ancora, all’Art. 8 Specifiche funzionali e dimensionali, al punto “8.1.3. Infissi esterni” troviamo:

L’altezza delle maniglie o dispositivo di comando deve essere compresa tra cm 100 e 130; consigliata 115 cm. Per consentire alla persona seduta la visuale anche all’esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto, se presente, non superi i 60 cm di altezza dal calpestio, con l’avvertenza, però, per ragioni di sicurezza, che l’intero parapetto sia complessivamente alto almeno 100 cm e inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. Nelle finestre lo spigolo vivo della traversa inferiore dell’anta apribile deve essere opportunamente sagomato o protetto per non causare infortuni. Le ante mobili degli infissi esterni devono poter essere usate esercitando una pressione non superiore a kg 8.

 


Chi può usufruire della detrazione del 75% del Bonus Barriere Architettoniche?

Qualsiasi contribuente, sia esso privato cittadino italiano o impresa, in regola con le tasse.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che anche le società possono avvalersi dell’agevolazione per gli interventi compiuti sugli immobili posseduti o detenuti, anche se dati in locazione. Ciò vale sia per beni patrimoniali che strumentali.

 


Quali sono gli importi massimi detraibili dal Bonus 75% Barriere Architettoniche?

Innanzitutto, cominciamo a dire che le detrazioni valgono esclusivamente per quelle spese documentate, sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2025 (grazie alla proroga della Legge di Bilancio 2023).
La detrazione del 75% deve essere calcolata su un importo complessivo massimo di:

  1. € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  2. € 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  3. € 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

 

Innanzitutto, bisogna dire che nel secondo e terzo caso, secondo la nostra interpretazione, la legge si riferisce ad interventi su parti comuni degli edifici dove è possibile, però, il bonus ristrutturazioni al 50%.
In ogni caso, la detrazione del 75% è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

 

Chiariamo ulteriormente con un esempio fatto dall’Agenzia delle Entrate: per un edificio composto da 15 unità immobiliari, il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a € 530.000, calcolato moltiplicando € 40.000 x 8 (€ 320.000) e € 30.000 x 7 (€ 210.000).

 

Tale ammontare rappresenta il tetto di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità che lo compongono.
Pertanto, se l’intervento riguarda le parti comuni di un condominio e non il singolo appartamento dello stesso, ciascun condomino può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà.

 


A quali tipi di edifici si può applicare la detrazione del 75%

Per poter usufruire della detrazione bisogna che i lavori siano eseguiti su edifici già esistenti dalle caratteristiche sotto riportate:

  • Edifici costituiti da una sola unità immobiliare, di qualsiasi categoria catastale (edifici unifamiliari, villette…);
  • Singole unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale situate all’interno di un edificio purché funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
  • Parti comuni di edifici costituiti da più unità immobiliari di qualunque categoria catastale

 

Quando gli edifici non hanno queste caratteristiche è, comunque, possibile ottenere – per gli stessi lavori – la detrazione del 50% con il bonus ristrutturazioni.

 


È possibile lo sconto in fattura e la cessione del credito?

Si. Come detto precedentemente, il comma 1bis dell’Art. 2 della Legge 38 del 11/04/2023 ha specificato che le disposizioni descritte nel precedente comma 1 (eliminazione della cessione del credito e dello sconto in fattura per tutti i bonus esistenti) non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

 

Ci sono dei massimali unitari di spesa?

Solo se si richiede lo sconto in fattura e, in questo caso, se i lavori da eseguire non siano in edilizia libera e l’importo complessivo dei lavori sia maggiore di 10.000 euro.

 


Serve l'asseverazione di congruità della spesa e il visto di conformità?

Si. Come nel caso precedente, solo se si richiede lo sconto in fattura, se l'intervento non è in edilizia libera e l’importo complessivo dei lavori è maggiore di 10.000 euro.

 

In questo caso c’è bisogno dell’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti che i lavori eseguiti rispettino i requisiti del DM 236/1989 sulle barriere architettoniche; l’asseverazione va fatta, ovviamente, dopo il termine dei lavori.

 

 

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