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DL SEMPLIFICAZIONI E SUPERBONUS

Per sbloccare definitivamente il Superbonus 110%, il Senato ha approvato alcune modifiche al dl 77 con il nuovo Decreto Semplificazioni.


In questi ultimi mesi, tante persone si sono perse nei meandri del Superbonus. Quella che doveva essere una misura di rilancio per l’edilizia in genere si è rivelata, a tutti gli effetti, un freno a tutto il settore.

Tanti, tra clienti e tecnici, dopo i primi complicati approcci hanno rinunciato optando o in favore dell’Ecobonus 50% o del Bonus Casa, preferendo una detrazione minore ma più semplice da ottenere.

Come si sa, il Superbonus consente di usufruire di una detrazione dell’imposta lorda (riconosciuta in 5 quote annuali di pari importo) pari al 110% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, constatato con il miglioramento di due classi energetiche.

Per ottenere questo miglioramento (e la detrazione), come scritto tempo fa nell’articolo Sostituzione infissi con il Superbonus 110%, bisogna eseguire almeno uno degli interventi primari (o trainanti) che sono:

  • coibentazione di almeno il 25% delle superfici disperdenti dell’edificio (cappotto termico), con un tetto massimo di spesa di 60.000€ per ogni unità abitativa;
  • installazione di impianti di riscaldamento utilizzando caldaie a condensazione o pompe di calore, con un tetto massimo di spesa di 30.000€ per ogni unità abitativa.

 

A questi si possono aggiungere quelli che sono definiti interventi secondari (o trainati) come la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Avendo già scritto tanto su questo argomento (leggi Superbonus 110%), però, ora non voglio dilungarmi su cosa fare per ottenere la detrazione, quali documenti presentare, a quali tecnici rivolgersi o, sostanzialmente, qual è l’iter.

Come detto in precedenza sono tante le cose da fare che hanno determinato – praticamente – un blocco del comparto edilizio. Ecco che, però, entra in scena un’ultima modifica del dl 77 definita “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

Il testo, già approvato dalla Camera dei Deputati, le scorse settimane è stato approvato anche dal Senato senza modifiche perché il Governo ha posto la fiducia.



Quali sono le semplificazioni introdotte per il Superbonus?

La prima e importantissima “semplificazione” (anche se – per il momento – solo per le singole unità immobiliari e non per i condomìni) è che sarà più facile accedere al Superbonus 110% grazie alla presentazione al Comune della sola Cila, la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, senza bisogno di ulteriori certificazioni di regolarità.

Qui sotto, a beneficio dei tanti amici Pompeja che chiedono informazioni dettagliate, riportiamo i 10 punti chiave con cui il DL Semplificazioni interviene sul Superbonus.

  1. Tutti i lavori da Superbonus sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria, quindi soggetti a CILA. Nella cosiddetta CILA-Superbonus dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento (data di rilascio, ecc.) che ha legittimato l’immobile oggetto. Per gli edifici più datati è sufficiente dichiarare che la costruzione dell’immobile è stata completata prima del 1° settembre 1967;
  2. La CILA-Superbonus è stata estesa alle parti strutturali e ai prospetti dell’edificio;
  3. Dalla CILA-Superbonus sono esclusi gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
  4. La norma specifica che la presentazione della CILA-Superbonus non richiede l’attestazione dello stato legittimo (articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380);
  5. È possibile realizzare varianti di progetto che vengono comunicate a fine lavori e diventano parte integrante della CILA-Superbonus;
  6. Violazioni formali non comportano la decadenza del beneficio fiscale. In caso di violazioni rilevanti la decadenza dall’agevolazione si applica al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione;
  7. Per gli interventi in edilizia libera, come ad esempio i serramenti, basterà una semplice descrizione;
  8. Il cappotto termico e il cordolo sismico non vengono conteggiati nel computo delle distanze tra edifici (in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile);
  9. Non sarà necessario neanche presentare l’agibilità, dato che gli interventi previsti dal superbonus migliorano l’efficientamento energetico e quello antisismico;
  10. Il comma 13-quater chiarisce che “resta comunque impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.


Conclusioni

Il Superbonus 110% (assieme all’Ecobonus 50% e ai vari Bonus Casa, Bonus Facciate, Bonus Sicurezza e Sismabonus) sono delle grandi opportunità per poter riqualificare la propria abitazione, soprattutto in virtù della possibilità di abbinarlo alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Rivolgiti a dei veri professionisti che potranno aiutarti ad analizzare le tue necessità e realizzare, così, la tua casa dei sogni.

 

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