Sempre più persone ci stanno chiedendo informazioni più precise sul Bonus “Barriere Architettoniche” visto che, dopo la fine del Superbonus 110%, è l’unica detrazione dove è ancora possibile ottenere lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Della detrazione in sé, delle modalità per ottenerlo e degli elementi caratterizzanti i serramenti abbiamo già pubblicato due articoli: BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE e QUALI FINESTRE RIENTRANO NEL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE redatti – però – prima che l’Agenzia delle Entrate facesse chiarezza su alcuni punti di difficile interpretazione.
Ora, in seguito ad una risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate della Valle d’Aosta ad un interpello, la situazione è molto più chiara.
L’interpello presenta il caso di un appartamento, senza accesso autonomo dall'esterno e non funzionalmente indipendente, all'interno di un condominio di 12 unità, il cui proprietario intende sostituire esclusivamente i serramenti interni ed esterni compresi di accessori (avvolgibili, incluse le motorizzazioni) dotati dei requisiti previsti per il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche come indicato nel Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236.
L'istante (colui che ha chiesto chiarimenti) dichiara che l’intervento si compirà in edilizia libera, in quanto in base al regolamento edilizio comunale non è richiesto alcun titolo abilitativo. Inoltre, specifica che l'articolo 119ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede la detrazione fiscale del 75% per i lavori eseguiti fino al 31/12/2025 e – con la conversione in legge del Decreto 11/2023 nella legge 38 – anche lo sconto in fattura per le spese sostenute fino al 31/12/2024.
Veniamo ora alle domande specifiche fatte dall’interpello:
- È realmente applicabile questa detrazione al caso in questione?
- Quali sono i massimali e globali di spesa da rispettare?
- Si deve acquisire una relazione tecnica che assevera, per i manufatti oggetto di intervento, il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236?
A queste domande risponde prontamente - come detto - l’Agenzia delle Entrate della Valle d’Aosta dichiarando che la detrazione è utilizzabile sia sulle parti comuni sia sulle singole unità immobiliari, quindi anche per interventi realizzati all’interno del singolo appartamento all’interno di un condominio, “senza accesso autonomo dall’esterno e non funzionalmente indipendente”.
Inoltre, che è possibile usufruire del Bonus Barriere Architettoniche anche per il solo intervento di sostituzione dei serramenti esterni e interni, “senza ulteriori lavori per l’abbattimento di altre barriere architettoniche”. Ovviamente, però, si devono tassativamente rispettare i requisiti previsti dal D.M. 236/1989, che riguardano principalmente l’altezza delle maniglie delle finestre e delle portefinestre, la movimentazione (apertura e chiusura facilitate) delle stesse e la sicurezza delle parti mobili (ante).
Per quanto riguarda invece i limiti di spesa, la risposta conferma quelli da sempre indicati nella normativa, quindi nel caso in questione, un appartamento all’interno di un condominio di più di 8 unità ha diritto a 30 mila euro per singolo appartamento (vedi articolo BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE).
In merito alla spesa unitaria per il singolo manufatto, l’Agenzia delle Entrate non ha risposto ma si ritiene che vadano applicate le regole del Decreto del MiTE per cui, in caso di sconto in fattura, si può detrarre solo il costo minore dei manufatti riportati nell’Allegato A del Decreto “Requisiti Tecnici” del 6 agosto 2020 in relazione al Prezziario DEI nella ultima edizione disponibile al momento dell’acquisizione dell’ordine.
Nel caso – invece – di detrazione diretta da parte del beneficiario nei canonici 5 anni (senza sconto in fattura), non ci sono massimali unitari da rispettare. In questo caso, c’è anche un’opzione in più e di assoluto vantaggio per il contribuente che non è capiente al 100%: può scegliere, una volta che il credito è nel suo cassetto fiscale, di detrarre lo stesso in 10 anni invece di 5.
Per rispondere, infine, all’ultima domanda dell’interpello, bisogna dire che occorre sempre un’asseverazione tecnica da parte di un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra, perito…) che attesti l’esistenza dei requisiti tecnici delle opere realizzate previsti dal Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989.